The Pope has introduced a new type of contract into the regulations of the Roman Curia.

Il Pontefice ha concesso, durante l'udienza del 13 dicembre 2021, al Segretario di Stato, Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale Pietro Parolin, due modifiche normative. La prima inserisce una nuova tipologia di contratto nel Regolamento della Curia Romana. Si tratta del contratto "a chiamata". La seconda modifica inserisce la dicitura "permesso di paternità" per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano e porta a tre i giorni di cui il padre può usufruire per la nascita o adozione di un figlio. Novità che è integrativa delle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei Regolamenti propri dei singoli Enti a cui i dipendenti appartengono.

T.P. e  F.P.

Silere non possum

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

   Inserimento dell’Art. 10bis nel Regolamento Generale della Curia Romana circa il contratto a chiamata

Sua Santità Francesco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, in attuazione della Lettera Pontificia del 16 settembre 2018, con la quale sono state affrontate delle criticità nella complessa tematica del lavoro nella Curia Romana, ha approvato l’incorporazione dell’Art. 10bis, allegato al presente Rescritto, circa il contratto a chiamata, nel Regolamento Generale della Curia Romana.

Il Santo Padre ha altresì disposto che il suddetto articolo, allegato al presente Rescritto, sia pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis ed entri in vigore non appena istituita presso il Fondo Pensioni l’apposita gestione separata.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

Testo normativo

Art. 10 bis

§ 1. Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive ovvero qualora in particolari periodi sorga la necessità di prestazioni non predeterminabili, le Autorità preposte ai singoli Organismi possono stipulare contratti a tempo determinato denominati “a chiamata”, purché entro i limiti del proprio bilancio.

§ 2. Il contratto a chiamata viene stipulato dal Capo Dicastero, dal quale il lavoratore dipende, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Il contratto a chiamata dovrà indicare:

a) la durata della prestazione lavorativa;

b) ipotesi e/o prestazioni che consentono la stipula del contratto;

c) luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e modalità di disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

d) il trattamento economico spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, secondo quanto disposto al § 5.

§ 3. I contratti a chiamata possono essere ammessi per un periodo complessivamente non superiore a seicentoses-santacinque giornate di effettivo lavoro nell’arco di cinque anni solari.

§ 4. Al personale assunto con contratto a chiamata si applica, in quanto compatibile, il trattamento economico previsto nel presente Regolamento per il personale di ruolo, riproporzionato in ragione della durata della prestazione eseguita e in corrispondenza col livello funzionale richiesto dai compiti affidati per quanto riguarda l’importo della retribuzione base, dell’ASI e di altri eventuali elementi; esso è soggetto alle ritenute per trattamenti previdenziali, assistenziali e di liquidazione. La quota parte della tredicesima maturata nel mese in ragione delle giornate effettivamente lavorate può essere corrisposta contestualmente alla retribuzione mensile.

§ 5. Il personale assunto con contratto a chiamata è iscritto, ai fini pensionistici, in un’apposita gestione separata istituita presso il Fondo Pensioni ed ha diritto ad una copertura sanitaria minima presso il Fondo Assistenza Sanitaria, limitatamente ai periodi di effettivo servizio, come da prestazioni erogate dal Poliambulatorio medico della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ovvero mediante ricorso a polizza assicurativa sanitaria.

§ 6. Al personale assunto con contratto a chiamata spetta la concessione degli assegni al nucleo familiare, in proporzione, con esclusione di ogni altra provvidenza sociale disposta a favore del personale di ruolo.

§ 7. Il lavoratore sarà titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti e maturerà il diritto al trattamento economico e normativo esclusivamente nei periodi di effettivo servizio.

§ 8. Se nel contratto a chiamata è riconosciuta un’indennità di disponibilità essa si aggiunge all’eventuale retribuzione mensile ed obbliga il lavoratore, in caso di chiamata, ad accettare il servizio. La misura dell’indennità è pari al 20% della retribuzione di cui al § 4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo col quale ha stipulato il contratto, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità. Qualora non provveda al predetto adempimento, il lavoratore perde il diritto all’indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento. L’indennità di disponibilità, quando prevista dal contratto, è esclusa dalla maturazione del rateo della tredicesima e della liquidazione.

§ 9. Il personale assunto con contratto a chiamata ha diritto alla maturazione di giorni di ferie, in ragione della prestazione eseguita. Le ferie non fruite saranno liquidate alla scadenza del contratto.

§ 10. Gli Organismi che beneficiano delle attività di cui ai precedenti §§ 1-9 sono tenuti ad assicurare, durante il servizio, il personale assunto a chiamata:

a) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di dette attività;

b) per responsabilità civile verso terzi.

§ 11. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

Inserimento dell’Art. 10 bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Sua Santità Francesco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l’Art. 10bis “Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia. Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022. Con l’entrata in vigore del menzionato Art. 10 bis s’intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Titolo II

AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ

Art. 10 bis

Permesso di paternità

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.

2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.

3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.

4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.