Un’opportunità per diventare un Paese rispettoso dei diritti umani fondamentali giunge dai Radicali. La magistratura non vuole “farsi” riformare.

Basta accedere ad un qualunque palazzo di giustizia, da Bolzano a Noto, per rendersi conto dei problemi che incombono sull’apparato della giustizia in Italia. Per i giovani avvocati è un mantra che sentono propinarsi dai dominus fin dal primo anno di università. Sono decenni che questi problemi affliggono gli operatori del diritto e i cittadini ma nulla sembra smuovere le coscienze di chi dovrebbe risolverli. Con il “caso” Palamara, qualcuno ha sperato in un cambio immediato di rotta ma purtroppo sappiamo che non è così semplice.

Il procuratore Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati ed ex consigliere del Csm, potrebbe essere, forse, la goccia che fa traboccare il vaso. A questo blog, la questione magistratura, ricorda molto il problema pedofilia all’interno della Chiesa Cattolica. Fino a quando la magistratura non capirà che fare verità ed essere trasparenti è l’unico modo per ripulire e riacquistare credibilità, non si arriverà a nulla. In gioco però non c’è una istituzione quale quella cattolica che potrebbe benissimo non interessare ad alcuno, qui si parla della giustizia, ovvero è in pericolo la pace sociale, un sistema che resta in piedi solo e soltanto se il patto sociale non viene meno. Un’indagine fa emergere come nel 2020 la fiducia degli italiani nella magistratura era solo al 39 %. Un dato inquietante che fa ben capire come la Repubblica sia in grave pericolo. Se quando il cittadino si rivolge allo Stato non ha fiducia, questo comporta un pericolo molto alto.

Ogni giorno, nelle aule di giustizia, ci rendiamo conto di come queste problematiche siano gravi. Cancellerie che sono “il caos”, nessuno risponde al telefono, se accedi con incombenze urgenti ti urlano contro, udienze rinviate all’infinito perché le notifiche non vanno a buon fine perché il cancelliere scrive l’indirizzo sbagliato. Carabinieri a cui viene demandato il compito di notificare che impiegano 5 o 6 mesi per consegnare un verbale all’indagato. Sono solo alcune delle follie che si affrontano ogni giorno nel magico mondo della giustizia italiana. Le ultime notizie che giungono da Roma fanno emergere, fra i tanti, il problema delle carriere di magistratura inquirente e giudicante. Nel nostro Paese queste carriere non sono divise, il pubblico ministero può diventare giudice e viceversa. Questo è un rischio molto alto per i diritti degli imputati. Il giudice per le indagini preliminari, il 90 % delle volte, accoglie le richieste del pubblico ministero. Tutte le volte in cui la procura sceglie di non perseguire alcuni reati, il GIP accoglie la richiesta di archiviazione e la questione si chiude lì. Pensare che in Germania i procuratori non utilizzano neppure gli stessi ascensori dei giudici. La forma, come sempre, è sostanza. 

Un passo possibile

Un piccolo spiraglio lo possiamo cogliere nella proposta avanzata dai radicali. Il 04 giugno sono state presentate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, 6 richiese di referendum abrogativoDal 02 luglio partiranno le raccolte firme che dovranno essere almeno 500.000.

I quesiti depositati dai Radicali e dalla Lega, invitano gli italiani a esprimersi sulle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

Ferma opposizione arriva da Associazione Nazionale Magistrati. Sì, proprio dai magistrati stessi. Ma non sono dei magistrati qualunque, sono proprio “la corrente” a cui apparteneva Luca Palamara. Chiaramente qualcuno non ha neppure la decenza di provare un po’ di vergogna. Già l’idea che i magistrati appartengano ad una corrente mi fa venire l’orticaria, forse ora comprendiamo a cosa servono queste associazioni e riusciamo facilmente a leggere gli eventi alla luce di quanto ha confessato l’ex membro del CSM.

Giuseppe Santalucia, presidente di ANM, durante il suo intervento di sabato 19 giugno al comitato direttivo centrale ha annunciato una “ferma reazione” poiché “il fatto stesso che si porti avanti il tema referendario sembra esprimere un giudizio di sostanziale inadeguatezza dell’impianto riformatore messo su dal Governo; e fa intendere la volontà di chiamare il popolo ad una valutazione di gradimento della magistratura, quasi a voler formalizzare e cristallizzare i risultati dei vari sondaggi di opinione che danno in discesa l’apprezzamento della magistratura”.

D’altronde cosa ci aspettiamo? Che coloro che debbono essere riformati ne siano felici? No, certo. Neppure però possiamo accettare che questi soggetti si ergano a formulare minacce velate che suonano come un attacco alla democrazia.

Di questo pensiero è anche Maurizio Turco, segretario del Partito radicale, che auspica un intervento del presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura, Sergio Mattarella. Il quale su quanto accade a palazzo dei marescialli sembra tacere troppo spesso. “Questa cosa dell’Anm è gravissima, riferisce Turco, è un attacco alla democrazia e il presidente della Repubblica deve intervenire. Il silenzio di Mattarella in questi anni sulla giustizia è qualcosa di incomprensibile”.

Gazzetta Ufficiale del 04.06.2021

Il testo dei quesiti:

 

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, ne’ possono candidarsi a loro volta” ?».

«Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

art. 2, comma 1, limitatamente alle parole “contro lo Stato”;

art. 4, comma 2, limitatamente alle parole “contro lo Stato”;

art. 6, comma 1, limitatamente alle parole “non può essere chiamato in causa ma”;

art. 16, comma 4, limitatamente alle parole “in sede di rivalsa,”;

art. 16, comma 5, limitatamente alle parole “di rivalsa ai sensi dell’articolo 8”?».

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”;

art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».

«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:

art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”;

la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se e’ idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”;

il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonche’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”;

il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”;

art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”;

art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicantia quelle requirenti,”;

art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e’ consentito all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto dall’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”;

art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”;

art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”;

art. 13, comma 6:”6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonche’, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;

il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo’ essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

F.P.

Silere non possum