La vicenda di Bose continua a destare dubbi sull'utilizzo della giustizia oltre Tevere. Una riflessione sul diritto. 

«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» sono le parole di Giovanni che risuonano da tempo nella nostra testa quando ci parlano dell'amara sorte del fondatore di Bose e di quattro suoi fratelli.

In questi mesi abbiamo avuto modo di studiare la questione e visionare diversi documenti, i quali abbiamo necessariamente dovuto condividere con voi perché la verità trionfasse anche in questa vicenda. Ne abbiamo parlato molto e tutto ciò che abbiamo detto si è rivelato veritiero, senza difese d'ufficio. Ciò che stupisce, ancora una volta, è l'atteggiamento di Santa Romana Chiesa nel trattare la questione e, per ciò che ci compete, possiamo solo che restare a bocca aperta nel vedere violata qualsiasi convenzione internazionale che tutela le persone accusate. 

Stupisce inoltre vedere soggetti che si sbracciano nel goffo tentativo di difendere l'indifendibile asserendo che i provvedimenti e le missive pontificie siano private o riservate. Gli stessi che invitano all'obbedienza al Papa non perchè è il Vicario di Cristo ma perchè "in particolare Papa Francesco", come se questo Papa fosse più Papa degli altri. A questi soggetti vorremmo ricordare chi è il Papa e  il ruolo che svolge ma non siamo certi capirebbero. 

L'attenzione all'essere umano

Gli emissari del Pontefice che fanno scrivere articoli a preti da quattro soldi che non hanno neppure la capacità di esprimere il loro pensiero, continuano a riferire che la riservatezza delle accuse formulate contro Bianchi e i suoi fratelli sarebbero solo e soltanto il buon tentativo di tutelare la loro buona fama e la loro persona. Salvo poi riferire ai monaci della comunità che "un processo avrebbe fatto perdere troppo tempo". Ci duole dover spiegare a questi improvvisati psicologi da quartiere e ai preti che chiudono riviste per aprire blog,  che la Chiesa ha sempre avuto attenzione alla dignità della persona umana, forse dovrebbero studiare un pò di più la teologia piuttosto che pontificare.  

Nel suo primo discorso alla Rota Romana il Santo Pontefice Giovanni Paolo II tuonò: 

«Nella tensione storica per una equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l' "ordine sociale" a scapito della autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare "la dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione" (Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, n. 2)»

La dignità della persona umana, quella inalienabile dell'eventuale delinquente, non è intaccata da una giusta condanna, diceva il Papa. Tale condanna però deve giungere a seguito di un processo giusto e che abbia a cuore la dignità dell'essere umano. Diceva il Papa: «Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune (...), si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento anti ecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio».

 

Il giusto processo 

La dignità della persona umana può essere tutelata solo garantendole tutti i diritti nell'equo processo. Nell'ordinamento canonico c'è una sostanziale equipollenza fra il diritto all'equo processo, al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè che essa rifletta la verità. Per questo motivo abbiamo sempre chiesto che la vicenda Bose fosse affrontata in un'aula di giustizia. Il giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli. Alla medesima conclusione era giunto l'ex Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, prof. Giuseppe Dalla Torre: «il principio "di verità", per il quale l'ordinamento canonico non si accontenta mai della mera "verità processuale", dinnanzi alla quale spesso i giudici secolari debbono arrestarsi a tutela del principio di certezza del diritto, ma si propone di perseguire - per quanto umanamente possibile - la "verità vera". Ed in definitiva è proprio il raggiungimento della "verità vera" che costituisce, al tempo stesso, ragione ed obbiettivo del "giusto processo"».

Tale impostazione del giusto processo non richiede in modo univoco il processo giudiziale, bensì una procedura atta ad accertare la verità, procedimento che può essere anche amministrativo.

La pena medicinale

Dinanzi ai gravi reati commessi, ad esempio, da parte dei chierici nell'esercizio di attività collegate al sacro ministero, il delitto, in particolare se diventa pubblico, provoca una tale lesione della giustizia, che, per riparare questa, il colpevole, quantunque si sia pentito, deve accettare di essere sottoposto ad una procedura ed alla pena considerata giusta dalla competente autorità. Una tale impostazione della riparazione dello scandalo e della giustizia potrebbe avvicinare, per certi versi, la finalità tipicamente ecclesiale della pena, di natura prevalentemente medicinale (cfr. CIC, can. 1341), a quella statale in cui la dimensione retributiva è maggiore. 

Il Pontefice San Giovanni Paolo II, in un discorso alla Plenaria della Congregazione della Dottrina della Fede faceva riferimento al contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: «La normativa canonica che il vostro Dicastero è chiamato ad applicare con giustizia ed equità tende a garantire sia l'esercizio del diritto di difesa dell'accusato sia le esigenze del bene comune. Una volta comprovato il delitto, bisogna in ogni caso vagliare bene sia il giusto principio della proporzionalità tra colpa e pena, sia l'esigenza predominante di tutelare il Popolo di Dio».

Proprio per questo motivo, oggi Francesco ritiene superfluo adire il giudice competente ma molto più plausibile un suo intervento che accontenti la fame di vendetta del popolo. Lo ha fatto in diverse occasioni, non ultima la questione del Preseminario San Pio X. 

Anche in questa circostanza, il Pontefice è intervenuto con il braccio forte ancor prima che il procedimento giunga al termine. Presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, difatti, è in corso un procedimento penale che mira a stabilire la verità sulle accuse formulate da un ex alunno nei confronti di alcuni ex confratelli e dei superiori. Il Pontefice ha però scelto di silurare la struttura al di fuori della giurisdizione vaticana e in territorio italiano a partire da Settembre 2021. 

Con questo comunicato la Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia dell'orientamento del Papa, il quale conferma la Sua stima nel superiore don Magistrelli. Come potranno ora agire i magistrati vaticani? Senza alcuna ingerenza del Pontefice? Anche in questa occasione emerge la bipolarità di questo Papa che prima fa emergere la notizia di voler avviare un procedimento e togliere tutti gli impedimenti che non permettevano la celebrazione ma poi interviene in questioni di cui dovrebbe disinteressarsi. Rammento, anche qui, che le divisioni dei poteri è un principio cardine degli stati di diritto. 

Diritto di difesa e processo canonico 

Giovanni Paolo II fece uno splendido discorso alla Rota Romana il 26 gennaio 1989, tutto incentrato sul principio del diritto di difesa e sulle sue principali manifestazioni pratiche. Diceva il Papa, fra l'altro: «si può ricavare dal canone 1598, § 1, il seguente principio, che deve guidare tutta l'attività giudiziaria della Chiesa: "Ius defensionis semper integrum maneat"».

«Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o "ex officio"».

Perché a Bose Francesco ha scelto di intervenire apponendo la firma al decreto singolare e rendendo così quella decisione un atto autoritario a cui non concedere alcun appello? Forse sarebbe emerso, durante un possibile dibattimento, che Bianchi è innocente?

I diritti umani non sono negoziabili, anche la Chiesa, nella sua storia millenaria, lo ha capito. Non è forse quello di Giovanni Paolo II un linguaggio sufficientemente ecclesiale?

A qualche religioso, il quale probabilmente non rammenta più neppure quale sia il suo carisma, forse non è chiaro che il diritto non è un' opzione e probabilmente il semplice baccalaureato in teologia non è sufficiente nel 2021 per poter vivere in una società come quella odierna. Parlare del decreto del Papa senza avere alcuna competenza canonistica è puro gossip da salotto, peggio ancora se poi ci si nasconde dietro al "linguaggio ecclesiale". Fermo restando che probabilmente di linguaggio ecclesiastico chi scrive ne sa molto di più di coloro che vanno in giro vestiti come gli scappati di casa, le sentenze e le decisioni che hanno carattere giuridico non possono essere "aleatorie". L'uso insistente del termine grave e gravità senza essere corroborato da prove e motivazioni, sia ai sensi del diritto canonico sia ai sensi del diritto penalistico italiano, configurano il delitto/reato di cui al can. 1390 §2 CJC e all'art. 368 c.p. Favorire considerazioni di questa natura sui mezzi di stampa configura il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3. Ricordo agli "ecclesiastici" che sono sottoposti alla legge dello stato italiano fino a quando qui risiederanno.

Nessun accesso agli atti

Nessuno ha reso note le prove a favore delle accuse formulate contro Bianchi e i fratelli. Nessun monaco ha fornito dichiarazioni firmate che sono confluite in fascicoli della Santa Sede. Il canone 1598, § 1, dispone che, acquisite le prove, il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale. Si tratta di un diritto sia delle parti sia dei loro avvocati. Il medesimo canone prevede anche una possibile eccezione: nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa. Riguardo alla menzionata possibile eccezione è doveroso osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale. A Bose, Francesco, ha scelto di non applicare il diritto. Una scelta molto misericordiosa. 

La Verità

Sulla vicenda, diversi soggetti si sono spesi. Nessuno ha cercato di conoscere i documenti e quindi di trovare la Verità. Questo dovrebbe già classificare chi si pronuncia. L'ultimo discorso alla Rota Romana di San Giovanni Paolo II fu incentrato sulla verità come fine del processo. Il Papa usava parole forti, rivolte a quanti sono costituiti in autorità e devono prendere decisioni nelle quali il margine di discrezionalità è minimo perché sono molto pregnanti le esigenze di giustizia implicate in una causa, come, ad esempio, in quelle di nullità del matrimonio o penali, senza che tale decisione secondo verità possa essere condizionata dal timore di dispiacere le persone implicate (il coniuge che è convinto della validità o della nullità del proprio matrimonio, la vittima che vuole veder condannato l'aggressore anche quando quest'ultimo riesce e dimostrare di non aver commesso il crimine di cui viene sospettato, ecc.):

«La deontologia del giudice ha il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità. Egli, dunque, deve essere innanzitutto convinto che la verità esiste. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Bisogna resistere alla paura della verità, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr. Gv 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità» (n. 5).

E la nozione di "giusto processo" ha una certa indeterminatezza di contorni e di contenuti. Le diverse espressioni convergono però sostanzialmente nel sottolineare l'esigenza che l'ascolto delle diverse ragioni delle parti nel processo, da parte di chi deve giudicare, sia ispirato a correttezza, lealtà, equità. Se questo caso fosse stato affrontato con giustizia si sarebbe partiti da una denuntiatio all'ordinario. Nel processo giudiziale penale, il Vescovo diocesano ha la completa disponibilità dell'azione penale (che richiede un particolare fumus boni iuris emerso dall'indagine previa o dall'evidenza del delitto) e, nella generalità delle cause, può essere anche il giudice monocratico (can. 1425 § 1 n. 2) a giudicare il caso.

F.P.

Silere non possum